Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

38 euro di detrazioni in più per spese frequenza scuole infanzia del primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado

Martedì 07/01/2025, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


La legge di bilancio 2025 (art. 1 comma 13) ha previsto l'aumento di euro 200 (da 800 a 1.000 euro) dell'importo detraibile delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per alunno o studente. (modifica all'art. 15 comma 1 lettera e-bis).

In termini di risparmio d'imposta, poichè al maggiore importo detraibile corrisponde una detrazione d'imposta per oneri pari al 19 per cento, la modifica approvata comporta un risparmio di imposte fino a 190 euro l'anno per alunno (con incremento di 38 euro rispetto al 2024).
La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
  • scuole dell'infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);


sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento antecedente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3).
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.
Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Si tratta, ad esempio, delle spese per:
  • la mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E). Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1);
  • le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).


Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, atteso che è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (cfr. art. 15, comma 1, lett. i-decies, del TUIR).
Le ultime news
Oggi
Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova classificazione “ATECO 2025”...
 
Oggi
Le imprese interessate al riconoscimento del credito di imposta per la promozione della musica, degli...
 
Oggi
Rinnovato anche per il 2025 il programma "Carta acquisti", dedicato ai cittadini di età pari o...
 
Ieri
Il comma 860 dell'articolo unico della legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) introduce un nuovo obbligo...
 
Ieri
Approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 305 del 31/12/2024) il Decreto MEF del 27 dicembre 2024, che disciplina...
 
Venerdì 03/01
La legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale...
 
Venerdì 03/01
La legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi dal 436 al 444, stabilisce le condizioni per le quali le...
 
Giovedì 02/01
  Decreto Vice Ministro Economia e Finanze 27.12.2024 – G.U. 305 del 31.12.2024Il tasso legale...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

via Cesare Battisti n. 283/A - 55049 Viareggio (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea