Contabilità complessivamente 'inattendibile': possibile l'accertamento analitico-induttivo
Martedì 23/07/2024, a cura di AteneoWeb S.r.l.
L’accertamento della complessiva inattendibilità delle scritture contabili preclude, di regola, la loro utilizzazione ai fini della determinazione del reddito, escludendo con ciò la possibilità di un accertamento di tipo analitico e lasciando spazio soltanto ad un accertamento induttivo "puro".
Con due diverse sentenze datate 13 giugno 2024 (n. 16498 e n. 16528) la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, accogliendo il ricordo dell'Agenzia Entrate ha chiarito che la contabilità di una società che risulti complessivamente o intrinsecamente inattendibile, anche se formalmente corretta, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico-induttivo, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, cioè gravi, precise e concordanti, richiedendo l’accertamento induttivo “puro”, che consente di avvalersi di presunzioni cc.dd. “supersemplici” prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la ricorrenza di una delle tassative condizioni previste dall’art. 39 comma 2 cit.
Fonte:
https://www.cortedicassazione.it
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